Cosa dice la legge Austriaca:
L'interruzione volontaria di gravidanza (senza una apparente ragione medica) è legale in Austria se viene eseguita prima della 16^ settimana di gravidanza (entro 3 mesi dall'impianto), dopo aver consultato un medico/operatore sanitario. Oltre a questa non ci sono altre regole, il che ci permette di fornire i consigli e i trattamenti migliori possibili, in accordo con le esigenze individuali delle nostre pazienti.
In Austria non vi è alcun periodo di attesa prescritto per legge, non vi è la necessità di un counselling obbligatorio in un centro specializzato, né di un consulto medico, e la donna non deve specificare alcuna ragione per la quale desidera effettuare un'interruzione di gravidanza. Le informazioni e i dati personali non saranno ceduti ad alcuno, poiché non c'è alcun obbligo di comunicazione ad agenzie assicurative o sanitarie, o ad altre istituzioni. Non è nemmeno importante il luogo di nascita o di residenza; le donne che provengono da altri paesi hanno il completo accesso e il medesimo pieno diritto all'aborto.
In Austria, tuttavia, l'aborto non è rimborsato dall'assicurazione sanitaria, così come avviene nella maggior parte degli altri paesi dell'Europa occidentale. Ciò significa che in Austria, a meno che non sussista una specifica ragione medica, le donne devono pagare per effettuare l'interruzione volontaria di gravidanza.
Il 1.1.1975 entro' in vigore il seguente articolo:
§97 StGB, Impunita' dell'interruzione della gravidanza
(1) Secondo l'atto §96 non e' punibile,
- qualora l'interruzione della gravidanza avvenga nei primi tre mesi dall'inizio della gravidanza previo consulto antecedente con un medico;
- o qualora l'interruzione della gravidanza sia necessaria per prevenire il rischio ad un serio pericolo fisico o mentale della donna incinta o ad un serio rischio esistente che il bambino possa incontrare gravi danni mentali o fisici, o che la donna incinta nel divenire gravida abbia incontrato un malore e in qualsiasi caso che l'aborto venga eseguito da un medico;
- o qualora l'interruzione della gravidanza avvenga per la salvezza della donna incinta nel caso di un diretto ed inevitabile rischio di morte, per la qual ragione non sia possibile ottenere tempestivamente assistenza medica.
(2) Nessun medico e' obbligato a compiere un'interruzione di gravidanza o a contribuire ad essa almeno che, l'aborto sia inevitabilmente non rinviabile, a causa di un incombente rischio di morte da parte della donna incinta. Cio' vale anche per gli assistenti ospedalieri, per coloro che svolgono servizi medico-tecnici, o per le persone che lavorano come assistenti sanitari.
(3) In qualsiasi caso, nessuno dovrebbe essere svantaggiato per aver compiuto un aborto inpunito o per avervi partecipato o per aver rifiutato di svolgere un aborto o di parteciparvi.
Note:
Paragrafo 1 Z 1 contiene la regolamentazione sulla tempistica, che dichiara che l'aborto non e' punibile, se avviene nei primi tre mesi dall'ovulazione (Nidazione) dopo aver consultato un medico. Dopo lo scadere dei tre mesi l'interruzione di gravidanza non e' considerata punibile se vengono presentate indicazioni che non contraddicono le regole indicate precedentemente (Par 1 Z 2 e 3).
Paragrafo 2 contiene una clausola di coscienza, Par 3 un divieto di discriminazione per le persone che, conducono una interruzione di gravidanza legale o partecipano al posto di persone che, a causa della clausola di coscienza, si rifiutano di eseguire o di partecipare ad una interruzione di gravidanza.
Interruzione di gravidanza per minorenni
Modifica della legge del 2001 sui diritti dei bambini:
"§ 146c. (1) Diritti sul trattamento medico possono essere attribuiti solo a discrezione e giudizio del singolo bambino; Nel dubbio sara' supposta, nella fattispecie, la discrezione e capacita' di giudizio dei minorenni responsabili. In mancaza della necessaria discrezione e capacita' di giudizio, viene accettato il consenso delle persone che vengono educate ed informate."
Secondo la legge vengono considerati minorenni responsabili, le persone tra i 14 e i 18 anni.
Giovani, per i quali il 14esimo anno non e' ancora terminato necessitano del permesso di una persona con diritto parentale.